Attestato prestazione energetica

L’attestato di prestazione energetica, APE, è un documento che contiene i dati che sintetizzano le caratteristiche energetiche di un immobile.

Per riuscire a misurare questi dati, un tecnico deve necessariamente analizzare le caratteristiche igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, oltre al tipo di impianto, i dati catastali e, dove presenti, gli eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.

L’indice di prestazione energetica diventa indispensabile nel caso si voglia vendere un’abitazione oppure si voglia affittare l’immobile, questo perché l’attestato deve essere consegnato all’acquirente oppure all’affittuario.

Infatti in caso di mancata allegazione dell’attestato agli atti, gli stessi per legge vengono considerati nulli.

Le procedure per il calcolo della prestazione energetica si basano su fattori strutturali ed impiantistici. Sono moltissimi i fattori che devono essere considerati per il calcolo e devono tenere conto delle dispersioni, delle caratteristiche proprie dell’immobile e le tipologie di impianto.

Fra i fattori che possono determinare dispersione vi sono le pareti perimetrali, la copertura, il pavimento, la vicinanza ad altri ambienti che non risultino riscaldati, le finestre e gli infissi.

Fra le caratteristiche dell’immobile si devono tenere in considerazione la posizione dell’immobile, l’orientamento delle superfici che risultino disperdenti e la geometria dell’immobile che serve a determinare il fattore di forma e quindi la modalità in cui l’immobile disperde il calore.

Gli impianti incidono sull’attestato di prestazione energetica per la tipologia del generatore di calore, del sistema di erogazione, di quello di distribuzione e di regolazione, come viene prodotta l’acqua calda sanitaria e molto importante la presenza di fonti di energia rinnovabili.

L’attestato di prestazione energetica ha una validità di 10 anni dal momento dell’emissione e deve necessariamente essere aggiornato ogni qual volta venga effettuato un intervento di miglioramento dell’efficienza energetica, come potrebbe essere l’installazione di una caldaia a gas, oppure la sostituzione degli infissi o la realizzazione di sistemi di isolamento termico.

Allegato al certificato APE deve essere assolutamente inserito il libretto della caldaia (in caso di impianto autonomo) oppure del libretto della centrale (nel caso di riscaldamento centralizzato).

Questo perché la corretta manutenzione degli impianti, che per legge deve essere fatta ogni anno, serve a mantenere in buona condizione gli impianti e a fornire i dati delle caratteristiche dell’impianto e le prove di combustione per calcolare adeguatamente il rendimento di generazione del calore.

In seguito alla redazione dell’attestato, il tecnico che ha svolto i calcoli, deve proporre delle soluzioni per un eventuale intervento di miglioramento energetico dell’impianto, fornendo consigli che possano essere realizzati e non abbiano impedimenti strutturali o impiantistici.

Queste procedure sono utili per riuscire a garantire notevoli riduzioni di emissioni inquinanti.

Le certificazioni di prestazione energetica possono essere redatte da tecnici abilitati che siano in possesso di titoli di iscrizione agli albi e agli ordini professionali indicati nel decreto legge, gli enti pubblici, gli organismi pubblici che possono effettuare ispezioni nel settore edile oppure le società dei servizi energetici.

Le legge prevede che per alcune tipologie di edificio non sia necessaria la redazione dell’attestato di prestazione energetica.

Gli edifici per i quali non è necessaria rientrano in categorie particolari e possono a seconda della destinazione d’uso.

Un elenco indicativo degli edifici potrebbe raggruppare: i fabbricati agricoli non residenziali (che però necessariamente siano sprovvisti di impianto di un impianto di climatizzazione); fabbricati industriali e artigianali come le serre o strutture similari che non siano per l’utilizzo umano; fabbricati isolati che abbiano una superficie inferiore a 50 metri quadri; box, cantine, parcheggi, depositi, garage, centrali termiche, stalle, piscine, luoghi di culto, portici, legnaie, oppure edifici che siano stati dichiarati inagibili.

L’attestato per le altre tipologie di edificio deve essere redatto, questo perché in mancanza dello stesso si incorre in sanzioni e nell’invalidazione degli atti di compravendita e di locazione.

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